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STATUTO (allegato “A” del Rep. N. 16331/4868 del 27 ottobre 2009)
Art. 1. - E' costituita l'Associazione “Insurance Skills Jam – Il Convivio Assicurativo” , una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata al 31 dicembre 2050 e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Essa ha sede in Milano.
Art. 2. - L'Associazione persegue lo scopo di diffondere,favorire e promuovere l’interscambio di informazioni, esperienze opinioni e conoscenze in ambito assicurativo,con particolare, ma non esclusivo riferimento a fattispecie derivanti dal verificarsi di sinistri. Si intendono, quindi, ricomprese negli scopi associativi anche scambi come sopra riferenti a interpretazione di clausole assicurative, sviluppo di nuovi prodotti e offerte all’utenza assicurativa,interscambi culturali sia a livello nazionale che internazionale : l’Associazione, quindi :
Per il perseguimento di tale scopo, svolgerà attività informative, formative, di consulenza e di altro tipo, con particolare attenzione a :
Art. 3. - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali : convegni, conferenze, dibattiti, seminari, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale: pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, creazione, alimentazione e diffusione di un proprio sito internet ed eventualmente un portale sull’assicurazione.
Art. 4. - L'associazione è costituita da tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli associati si dividono in:
Art. 5. - L'ammissione dei nuovi associati ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri, se nominato, fermi gli altri possibili rimedi previsti dalla legge.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio al buon nome, agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
Gli associati possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri, se nominato, ferma anche qui, nei casi di legge, la possibilità di ricorso alla autorità giudiziaria.
Art. 7. - Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Presidente del Consiglio previa autorizzazione della assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. Per i quorum costitutivi e deliberativi trova applicazione l’articolo 21 del Codice Civile. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’ Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri (Presidente, Segretario e Tesoriere), eletti dall’Assemblea fra gli associati. Quando si tratta di associati che non sono persone fisiche i Consiglieri saranno scelti tra i rappresentanti della persona giuridica. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti.
Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo della associazione. Si riunisce di regola, almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da conservare agli atti della associazione.
Art. 15. – Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Può conferire procura speciale per la gestione di singoli e specifici atti.
Art. 16. – Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Art. 17. – Il Collegio dei probiviri che può essere nominato dall’assemblea è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e regolarmente documentate. Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge. STATUTO (allegato “A” del Rep. N. 16331/4868 del 27 ottobre 2009) |